È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Quali vantaggi
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Sole 24 ORE:
Poiché le fatture per il “bonus verde”, previsto dal comma 12 dell’articolo 1 della legge 2017/2015, non devono essere obbligatoriamente pagate con il bonifico specifico per le spese di ristrutturazione, ma solo con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni» (e quindi anche con bonifico ordinario, carta di credito e assegni), l'istituto di credito non applicherà la ritenuta dell'8 per cento. Va dunque applicata la ritenuta del 4% tradizionalmente prevista per le prestazioni di servizi a condomìni. L'aliquota Iva, in questo caso, dipende dalla tipologia di prestazione e non dal soggetto destinatario.
Giorgio Gavelli
Inviata il 06 febbraio 2018 alle ore 16:41
ISTRUZIONI SU CHS:
Sulla scheda fattura soggetta a “Bonus Verde” fleggare “detrazione fiscale” e selezionare voce “V Bonus Verde” (In questo caso non bisogna azzerare la ritenuta fiscale calcolata sul fornitore)
Nella sezione “scadenza pagamenti” troverete la riga della scadenza con il simbolo 36/55 evidenziato in verde (abbiamo distinto con colore verde le scadenze per per queste fatture non necessitano di bonifici particolari)
Operatore Assistenza 1
Bonus verde
Cos’è
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
A chi interessa
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Quali vantaggi
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Sole 24 ORE:
Poiché le fatture per il “bonus verde”, previsto dal comma 12 dell’articolo 1 della legge 2017/2015, non devono essere obbligatoriamente pagate con il bonifico specifico per le spese di ristrutturazione, ma solo con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni» (e quindi anche con bonifico ordinario, carta di credito e assegni), l'istituto di credito non applicherà la ritenuta dell'8 per cento. Va dunque applicata la ritenuta del 4% tradizionalmente prevista per le prestazioni di servizi a condomìni. L'aliquota Iva, in questo caso, dipende dalla tipologia di prestazione e non dal soggetto destinatario.
Giorgio Gavelli
Inviata il 06 febbraio 2018 alle ore 16:41
ISTRUZIONI SU CHS:
Sulla scheda fattura soggetta a “Bonus Verde” fleggare “detrazione fiscale” e selezionare voce “V Bonus Verde” (In questo caso non bisogna azzerare la ritenuta fiscale calcolata sul fornitore)
Nella sezione “scadenza pagamenti” troverete la riga della scadenza con il simbolo 36/55 evidenziato in verde (abbiamo distinto con colore verde le scadenze per per queste fatture non necessitano di bonifici particolari)